26 Febbraio 2010
Prescrizione Mills: “cosa” significa giuridicamente…
Come prevedibile e forse anche giusto, dati gli indubbi riflessi di natura politico-istituzionale, la recente decisione con la quale le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno annullato la Sentenza di condanna a carico dell’inglese Mills ha scatenato la solita ridda di commenti, vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza sul reale significato giuridico e non già politico di tale atteso verdetto.
Il ricorso in oggetto era stato proposto dall’imputato Mills condannato due volte in sede di merito per il reato di corruzione di testimone in alcuni processi a carico di Berlusconi.
Si tratta di reato a concorso necessario nel senso che non può essere commesso dal solo corrotto senza la criminosa partecipazione anche del soggetto corruttore, nella specie, come noto, tuttavia il soggetto corruttore deve ancora essere processato perché vigeva ai tempi l’altrettanto noto Lodo Alfano che prevedeva nei di lui confronti la momentanea improcedibilità, ergo fu condannato il solo testimone corrotto, appunto il citato Mills.
La Suprema Corte aveva pertanto quattro possibilità e tutte con un ben diverso significato giuridico: 1) confermare la Sentenza di condanna 2) annullare senza rinvio la Sentenza per insussistenza giudica del reato di corruzione 3) annullare la Sentenza con rinvio al Giudice di merito per la stesura di una diversa motivazione a sostegno del dispositivo ed infine 4) annullare senza rinvio per ritenuta intervenuta prescrizione del reato contestato.
Avendo la Corte, e per di più a sezioni unite, il che significa che stiamo parlando del massimo Organo giudiziario del nostro Ordinamento (contrariamente a quanto pensano i più infatti la Corte Costituzionale è altra cosa…) optato per quest’ultima ipotesi, le conclusioni giuridiche che possiamo trarre, prima ancora di leggere la motivazione e sulla base della corretta lettura del diritto vigente, sono le seguenti.
Il reato di corruzione di testimone è stato effettivamente commesso e le motivazioni dei Giudici di Milano a sostegno di tale assunto erano ineccepibili, solo che tale fatto si sarebbe consumato nel 1999 e non nel 2000, ergo intervenuta prescrizione e conseguente annullamento della condanna inflitta a Mills.
A riprova di ciò si può evidenziare come, secondo legge, l’annullamento doveroso della condanna penale non ha comportato affatto l’annullamento della condanna civile al risarcimento dei danni eziologicamente connessi alla ritenuta condotta delittuosa.
Vale la pena di ricordare peraltro a chi forse non lo sa che la maturazione della prescrizione non impedisce affatto la assoluzione di merito dell’imputato innocente giacchè l’art. 129 cpv Cpp, evidentemente ispirato al principio del favor rei, impone ovviamente al Giudice di preliminarmente dichiarare in qualsiasi fase processuale (ivi compresa la Cassazione) la insussistenza di un fatto-reato a prescindere dal calcolo della prescrizione, quando la stessa risulti dagli atti di causa.
Ma siccome questa insussistenza non solo non risultava evidente dagli atti di causa ma risultava al contrario assai ben motivata la sua ritenuta sussistenza, la Corte ha preso atto soltanto della diversa data di consumazione del reato regolandosi di conseguenza secondo i termini di cui agli artt. 157 e ss. Cpp.
Il che significa che reato ci fu e commesso in concorso da Mills e dal soggetto che lo avrebbe corrotto e che ovviamente a questo punto non si farà più in tempo a processare, e che ogni altra considerazione risulta a questo punto non solo pretestuosa ma palesemente errata.


Scritto il 26-2-2010 alle ore 11:34
Gentile Avvocato,
non sono una collega e dunque mi perdoni se la domanda che le pongo ora potrebbe risultare impropria dati i presupposti dell’argomento giuridico trattato.
In realtà da cittadina ( di questo povero e corrotto paese Italia) mi domando quali siano le conseguenze di un governo che opera con strumenti non propriamente riconducibili alla Costituzione e ancora quali scenari ci attendono a fronte della più che certa prescrizione dei reati già commessi ,atteso il presente ordinamento, e della ancor più certa prescrizione dei futuri una volta approvata la legge sul processo breve .
grazie e buona giornata.
Scritto il 26-2-2010 alle ore 12:16
Per una GIUSTIZIA “giusta”, a mio avviso, il termine di prescrizione dovrebbe valere fino alla condanna in primo grado se, come in questo caso, i successivi gradi di giudizio confermano nel merito i fatti addebitati. Se i motivi di appello non sono confermati nei successivi gradi di giudizio, la prescrizione per ritardi provocati da cavilli dei difensori la ritengo ingiusta nella sostanza.
Nel caso specifico, alla sentenza di primo grado erano decorsi i termini?
Gradirei un suo parere.
Scritto il 26-2-2010 alle ore 13:52
Dalla lettura del giornale apprendo che proprio perchè il reato è stato accertato l’avv. Mills dovrà risarcire la Presidenza del Consiglio dei Ministri per danno di immagine al Paese Italia…Potrebbe essere giusto dire che l’attuale Presidente del Consiglio torna in possesso di una parte dei fondi che hanno determinato il reato…Meglio di così.
Scritto il 26-2-2010 alle ore 14:05
Da giurista osservo che assai raramente - nella mia esperienza di 15 anni, MAI successo - laddove vi è una causa estintiva i giudice entrano nel merito della valutazione e, quindi, l’art. 129 comma II è forse il più inapplicato del codice penale.
Scritto il 26-2-2010 alle ore 15:02
Egregio avvocato,
a questo punto, letta la Sua perfetta ed esaustiva spiegazione, mi chiedo se il comune
uomo della strada debba comunque essere tenuto
al rispetto di un ordinamento e di una magistratura, la quale, sempre in punto di diritto
offende il comune buon senso e la normale applicazione della legge, quando un reato, provato,viene estinto per il solo trascorrer del tempo.
Scritto il 26-2-2010 alle ore 15:20
Provo a rispondere a quanto richiesto:
1) al signor Villa: in realtà l’ennesima conclusione prescrizionale (di recente anche Berruti fu prescritto dal Tribunale di Milano) dimostra che Berlusconi sembra un pò “sciocco” a voelere il processo breve visto che fino ad oggi ha usufruito di quello ancora troppo…lungo
2) Al signor Baio: no non erano maturati in occasione del primo verdetto però in linea di massima preferisco il sistema attuale perchè se un reato è prescrito è prescritto altrimenti saremmo tutti in balia del PM accanito che dopo una prima sentenza potrebbe tenerci in ballo per anni e anni
3) Al sig. Bartolo: è una bella battuta però non vera giacchè mi auguro che i soldi che intasca la presidenza quale istituzione non finiscano mai nelle tasche del premier por-tempore
4) al sig. Olivotti: rispettare la legge è un dovere per tutti e punto a prescindere dal comportamento degli uomini che ci governano o giudicano secondo me guai ad ammettere scusanti sennò apriamo all’arbitrio in Italia peraltro già abbastanza diffuso
5) al mio amico Glauco infine: si hai ragione però qui il 129 arriva dopo due sentenze di merito quindi era evidente che non era evidente, la Corte poteva ritenere però illegale la configurazione del fatto in guisa di 319 Cp ovvero insufficiente la motivazione di merito e invece ha affermato che era corruzione e che era adeguatamente spiegato perchè lo era…
Scritto il 27-2-2010 alle ore 14:59
Si inizia con l’organizzazione della corruzione e si termina con l’organizzazione del terrore (citazione di Jan Theuninck)
Non possiamo rimanere ciechi agli sviluppi contemporanei nel cuore delle nostre “democrazie”….
Che ha il potere reale ?
Scritto il 27-2-2010 alle ore 16:31
Egregio avvocato,
mi stupiscono alquanto le Sue affermazioni sulla
impossibilità di un cittadino di opporsi ad una legge ingiusta. Che “dura Lex sed Lex” poteva sicuramente andar bene a Cicerone ed ai suoi tempi ma è passato qualche secolo.
Senonchè, leggendo il Suo “curricula” leggo la
Sua, e mia,predilezione per “padre Sandro” Manzoni, il qualke peraltro aveva in uggia la Sua categoria epitetandola con un aggettivo sibillino,
Ora, venendo alla Sua materia proporrei che Lei mi spiegasse come possa difendersi un tapino vittima di una doppia alienazione immobiliare (sic)e finito davanti ad un giovane Magistrato il quale lo condanna, e ligio al 282 c.p.c. gli
rende la
Scritto il 27-2-2010 alle ore 16:44
sentenza immediatamente esecutiva. Ergo: sfratto.
Ovvie le opposizioni, tutte respinte, ovvio il
ricorso in Appello.
Bene, se ne riparla nel 2015 ed attualmente il mio povero conoscente ha al momento 75 anni e non gode di gran salute.
Se ci fosse un minimo di buon senso da parte dei
Magistrati una sentenza di sfratto in queste condizioni sarebbe inamissibile.
Ed io ho visto con i miei occhi, portar fuori da casa, sotto la neve e sotto Natale la mobilia,
i libri e tutto quanto di proprietà del mio amico.
Il quale con una pensione minima, è costretto adesso, (la dignità da queste parti è ancora un valore) a pagare un affitto di 450 euro.
Ora mi chiedo e Le chiedo, se questo dabbenuomo uscisse di senno e decidesse di prendersela con il Magistrato, nelle mani degli Agenti di Polizia Penitenziaria troverebbe di sicuro una maggior comprensione di quanta ne abbia avuta il dr. vestito di nero.
Mi abbia la prego “per iscusato” ma io quello che penso lo dico.
Scritto il 27-2-2010 alle ore 16:51
errata corrige : “potesse” e non “poteva” la rabbia mi rende sgrammaticato e mi perdoni gli errori di battuta
Scritto il 27-2-2010 alle ore 18:05
gentile avvocato , viste le differenti 4 possibilità che la Suprema Corte aveva nel decidere , perchè ha scelto di annullare senza rinvio per ritenuta intervenuta prescrizione del reato contestato? Poteva optare per una delle altre 3 sempre da lei citate?
Oppure diveniva obbligatorio per salvare il Sig. Berlusconi ?
grazie
Patrizia Villa
Scritto il 27-2-2010 alle ore 18:55
gentile sig. Olivotti ha ragione e mi spiace per il suo amico, mentre al gentile Sig. Villa dico che a mio parere la Corte ha preso la decisione giuridicamente piu corretta e questo credo debba sempre fare la Suprema Corte di Cassazione Giudice di legittimita e non di merito
Scritto il 27-2-2010 alle ore 19:53
Caro Avvocato,
la mia era una evidente provocazione, e me ne scuso, ma quante volte Lei, difendendo una causa
sacrosantamente giusta,a sentenza avversa, ha avuta in corpo la stessa rabbia che oggi Le ho manifestata io?
La ringrazio, salutto e chiudo.
Scritto il 28-2-2010 alle ore 10:35
Egregio Avvocato, mi permetta qualche considerazione: è vero che l’art. 129 c.p.p. prevede la predilezione di una delle formule assolutorie in ogni stato e grado del processo quando il Giudice le ritenga sussistere. E vero però che il comma secondo dello stesso articolo recita: “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta EVIDENTE che il fatto non sussiste o..(di seguito le altre formule)”. Ebbene “evidente” comporta che dagli atti deve risultare diciamo “ictu oculi” che il Giudice del merito, per dirla in modo semplicistico ma efficace, ha preso un abbaglio. Solo in questo caso le formule di proscioglimento superano le cause di estinzione. Nella fattispecie, che Berlusconi non sia colpevole diciamo, sempre semplicisticamente, che non è stata la “prima” impressione della Corte, ergo prevale la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione.
Questo in attesa di leggere le motivazioni a corredo del provvedimento.
Non difendo Berlusconi ma mi corregga se sbaglio
Scritto il 28-2-2010 alle ore 19:44
In merito alla risposta 6.2)
“saremmo tutti in balia del PM accanito che dopo una prima sentenza potrebbe tenerci in ballo per anni e anni”
La mia proposta è di limitare il tempo di prescrizione alla sentenza di primo grado SOLO IN CASO DI CONDANNA. I successivi gradi di giudizio (In tal caso su richiesta della difesa) hanno lo scopo di verificare la correttezza di tale giudizio. Lo scopo è do evitare un uso strumentale dei ricorsi.
Scritto il 1-3-2010 alle ore 08:57
Gentile sig. Baio sappia che la Sua proposta è da sempre quella del Dr. Davigo insigne Magistrato, anche perchè all’estero mi risulta che funzioni esattamente così…
Scritto il 1-3-2010 alle ore 19:22
La proposta del Dr Davigo e del Signor Baio è quanto di più logico possa esistere. La legislazione vigente permette a chi ha soldi e potere di ricorrere in tutti i gradi di giudizio possibili e immaginabili anche quando ha patentemente torto, allo scopo di riuscire a raggiungere l’agognata “prescrizione”. Ciò oltre a rappresentare una potenziale palese miniera d’”in-giustizia”, contribuisce a ingolfare ulteriormente la farraginosa macchina delle giustizia, facendola lavorare a vuoto e contribuendo a far rimanere un miraggio il famigerato “processo breve”. Però quello vero, quello che tutti i cittadini onesti vorrebbero
Scritto il 19-3-2010 alle ore 21:45
Gentile sig. Steccanella,
mi scuso preventivamente se la mia domanda dovesse risultare sciocca; tuttavia, Codice alla mano, leggo all’art.160 II comma che esistono tutta una serie di atti (interrogatorio reso al pm, provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza etc.) che, presumo, siano intervenuti prima del 2007 (anno in cui si è consumata la prescrizione). Non hanno avuto effetti sul processo all’avvocato Mills?
Scritto il 20-3-2010 alle ore 17:35
Non è affatto sciocca ed attiene all’istituto della interruzione della prescrizione che sono stati conteggiati nel caso MIlls ma anche tale istituto (che prevede che dopo la interruzione il tempo di prescrizione ricominci nuovamente a decorrere) ha un limite finale che impedisce che in ogni caso la sentenza finale intervenga oltre il tempo di prescrizione massima prevista più un quarto.
Ad esempio se si procede per un reato che si prescrive in 6 anni con tutti gli atti interruttivi di questo mondo non posso comunque andare oltre 7 anni e 6 mesi dal momento del fatto, se la prescrizione massima è di 10 non oltre i 12 e 6 mesi e via discorrendo…e nel caso Mills si era superato anche il limite ultimo, un saluto
Steccanella
Scritto il 2-4-2010 alle ore 13:39
Ritengo di dover confutare la conclusione dell’articolo. Infatti, la considerazione che andrò a palesare non solo non è pretestuosa ma nemmeno penso che sia errata. Si tratta infatti di una argomentazione ’sociologica’ che prende in considerazione la ratio dell’istituto della prescrizione. In poche parole, la prescrizione è una presunzione (juris et de jure) per la quale il ‘disvalore sociale’ del fatto da accertare è così tenue (a causa del decorso di un periodo di tempo considerevole) che non vale la pena far luogo al processo nei confronti dei presunti (e sottolineo presunti) autori. Pertanto, pur condividendo la nota dell’articolo, mi sembrava doveroso far presente questo, al fine di evitare valutazioni affrettate rispetto alla sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Mills.
Scritto il 8-4-2010 alle ore 22:34
Provate a scrivere a “il Giornale-Libero” (sul caso Maesano e i 750 ml in favore di De Benedetti), 348 commenti….Oggetto: IlGiornale.it Da: donotreply@ilgiornale.it A: Data: 18/10/2009 21:31 il Giornale.it ATTENZIONE: non rispondere a questa mail Caro lettore, abbiamo ricevuto la sua segnalazione: 18/10/2009 21:18 e 18/10/2009 21:31, Categoria: Suggerimenti Commento: 1)18/10/2009 21:17, Sarei solidale con Lui se però, come fu per me, darà seguito alla sentenza (a parte la cifra, i tempi sono uguali\”), corredata di precetto di pagamento firmato dal Procuratore cui la Repubblica italiana comanda al pm (e Forza Pubblica) di mettere in esecuzione il titolo; e se non chiederà la sospensione della immediata esecuzione, che io non ho fatto perché non avevo i Pecorella per appellarmi…2) .a… con certe cifre esose e spropositate nella specifica dell\’avv. (es., richiesta copie sentenza esec.: £ 144.000 per spese e diritti?…e £ 5.650.000 di onorario ed arrivare a circa 17ml per un contenzioso di 3ml??)ma comunque avallate da un giudice e con il \”mio\” avv. indagato per l\’art 380 c.p. E dopo i 5 anni di fila del Cdx al governo, cui speravo… il SERVIZIO giustizia è peggiorato!—-Provvederemo a risponderle il prima possibile.Grazie per la collaborazione, Lo staff de ilGiornale.it—–Non mi sono stupito per la non pubblicazione, ma di rispedire il/i commento/i al mittente: un atto “libert…ici-da”!! Che non ha precedenti! 1
Scritto il 8-4-2010 alle ore 22:47
Parliamo (e “facciamo” cose serie, lo dico al governo del “fare”!) di fatti veri e oscurati, da sempre. Invito il min. “Al-famo” (cosa, servizio o servigio, e per chi?) a far “fare” una ispezione “amministrativa” presso la VII sez. penale della SS. CC. , laddove il 3 nov. s’è tenuta camera di consiglio e a tutt’oggi nessuno mi ha fatto pervenire uno straccio di motivazione sul rigetto o non accoglimento del ricorso! Colpa dell’avv. cassazionista (che ha ritenuto di soccorrere il ricorso, da me redatto e inviato nel marzo 2009, sull’orlo del precipizio della VII Sez.?)? che il 24/11/09 mi ha trasmesso copia dell’ordinanza di inammissibilità dicendo: “Sarà mia cura, non appena ne sarò in possesso, rimetterLe copia della relativa sentenza”. Ma la Corte – come per la sanità’ - non dovrebbe mettere al centro dell’attenzione (avendone cura) il(l’im)paziente/utente/datore di lavoro? La cancelliere firmataria dell’atto, mi assicurava che il tutto è stato mandato in C. d’Appello il 17/11/09. Ora, dopo che - infastidita? - per la 2a volta ha abbassata la cornetta, che devo fare? Chiedo un consiglio al dr Dragotto, che denunciava decine di casi (bagatellari) del genere?; o al tosto (ex, per il Csm)giudice Tosti che ha principi e coerenza da vendere a qualsiasi prezzo? Mica posso ridire alla SS CC (passando per complottista) che questa è la riprova di quanto ho a Essa già riferito su di un tribunale (di quelli che fanno di tutto per dare adito, e il fianco, al Contumace/Latitante; di quelli che il dr Tinti amerebbe chiudere, come quelle riserve indiane…ormai in procura non resta che l’ultimo “apache”, nonostante le torbide promesse del sottomin. Nebbioso, con il totale entusiasmo del pres. degli avvocati) che ai danni aggiunge la beffa? Forse non resta che rivolgersi alla c.d. “linea amica” del Brunetta de “I ricchi e non poveri”, famoso per i suoi “ri-tornelli”! Chiudo, affermando che non mi si può attribuire colpa alcuna!!! Devo organizzarmi per la C. Costituzionale (prima che si metta mano…) e/o per la CEDU? Dopo più di 6 anni, e “menomale”
che mi hanno fatto saltare l’appello! E, in 40 anni, non è la prima volta, come quasi mai è stata comunicata la c.d. “sentenza”.
Scritto il 8-4-2010 alle ore 23:01
Piuttosto, come mai il servizio sulla Cassazione annunciato dalla Maggioni per lo Speciale della domenica, 12/12/09, sostituito dall’evento Tartaglia, non è stato più mandato in onda? La Cassazione non ha cura dei fascicoli e se la prende con i poveracci da “gratuito patrocinio” (solo sulla carta?!), mentre nessuno ha il coraggio di far “scortare” il Pinocchio-B. da 2 carabinieri per portarlo davanti a un giudice!? Ci sarà mai un procuratore gen. che in nome della Repubblica Democratica (ormai anarchia allo “stato” puro con costi burocratici enormi, però!) l’ obblighi a pagare i 750 milioni come da sentenza di 1° grado al di là della c. d. detta “sospensiva” che di fatto non viene mai concessa? In sostanza, “paghi e poi reclami”… tramite il ricorso in appello: che io, dopo i 18 anni del 1° grado, come LUI (tranne la sommma…da me, però, versata!!) non ho intentato, non avendo (lo spirito e)i soldi per pagare i Ghedini e i Pecorella,…strapagati da Noi in quanto “dis-onorevoli” e “irriducibili” dello stipendio??? In questi ambiti ci sono misfatti che non c’entrano per nulla e che non si giustificano con la scarsezza di risorse o di norme, inaccettabili per la stragrande maggioranza di clienti forzati di tribunali sino alla SS.CC.!!
Scritto il 22-4-2010 alle ore 09:47
Depositata la motivazione della Sentenza delle Sezioni Unite: fu corruzione (prescritta) e Mills fu testimone reticente al punto da determinare la assoluzione per insufficienza probatoria di Berlusconi al processo per la corruzione della GDF.