26 Luglio 2010

Il reato di favoreggiamento: carta bianca al Giudice penale ?

Il delitto di cui all’art. 378 Cp (favoreggiamento personale) è tipico esempio di reato residuale di puro evento giacchè il legislatore, non descrivendo in alcun modo la condotta illecita, si limita a punire con la pena della reclusione fino a quattro anni chiunque “aiuta taluno a eludere le investigazioni della Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa”. In altri termini, e lo si vede anche dalle ipotesi aggravate di cui ai successivi due commi, qualsiasi azione od omissione (purchè ovviamente dolosa) è “buona” se appunto determina di fatto o una quasiasi elusione di indagine da parte dell’indagato o una successiva sottrazione del ricercato, e gli esempi variamente affrontati in questi anni dalla giurisprudenza di merito sono i più disparati che non vale nemmeno la pena di quivi elencarli.

Ultimamente tuttavia la Giurisprudenza di legittimità ha inopinatamente anticipato la applicazione di questa norma anche ad alcuni casi in cui poi in concreto non si sarebbe verificato affatto l’evento alternativo richiesto (l’indagato è stato ugualmente indagato ovvero il ricercato è stato ugualmente catturato) sul presupposto che in realtà di tratterebbe di reato di mero pericolo, così eliminando da questa fattispecie persino la eventuale e meno gravemente punita previsione della ipotesi tentata di cui all’art 56 Cp.

Così facendo a mio parere non si è attentamente valutata la grave lesione inferta al fondamentale principio di certezza che regola da sempre il diritto penale, posto che viene lasciata alla totale discrezionalità del Giudicante di turno la valutazione circa la sussistenza penale o meno di qualsiasi comportamento attivo od omissivo anche sotto il profilo della sua idoneità astratta, giacchè non assumerebbe più alcuna rilevanza il fatto che poi qualcuno abbia effettivamente “eluso” o meno qualcosa. Si è così giunti a sostenere, da parte di alcuni accreditati operatori del diritto, che un legale che invita il proprio cliente ad una generale prudenza nell’uso del telefono (per il connaturale rischio di intercettazioni che paiono soprattutto nel nostro paese in larga diffusione) commetterebbe il reato consumato di favoreggiamento personale anche se poi risulta provato il mancato accoglimento… del consiglio da parte dell’assistito, magari anche perchè sulla base proprio del testo di alcune conversazioni intercettate si è poi proceduto all’arresto di quest’ultimo.

Diverso ovviamente sarebbe il caso di un legale (o di altri) che approfittando del suo ruolo che consente accessi privilegiati agli atti segreti segnali ad un tale la esistenza concreta di un decreto autorizzativo di intercettazioni a suo carico, giacchè in questo caso la condotta sarebbe comunque connotata a monte da un fatto illecito (rivelazione di segreto istruttorio), ma quando invece il “consiglio” in oggetto scaturisce da minimali regole di esperienza (peraltro si ritiene del tutto superflue, giacchè a qualsiasi “delinquente” di medio-piccolo cabotaggio dovrebbe essere ampiamente nota la estrema pericolosità di un uso poco accorto del telefono) appare del tutto inaccettabile ritenere un tale fatto penalmente rilevante. Soprattutto perchè non è ammissibile che a seconda del Giudicante di turno un medesimo comportamento venga ritenuto reato o no, occorre quindi ricondurre la concreta applicazione di questo grave delitto al suo alveo naturale, ovverosia a quella ipotesi di reato che muove proprio dalla consumazione dell’ evento anti-giuridico descritto per poi risalire alla sua eventuale attribuibilità e non… viceversa, così distinguendo quello che nasce appunto come tipico reato di evento (quale è anche quello di omicidio di cui all’art. 575 Cp) dalle tante e diverse norme in campo penale costruite viceversa sulla dcscrizione di un preciso modello comportamentale.

www.avvocatosteccanella.com

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2 Commenti a “Il reato di favoreggiamento: carta bianca al Giudice penale ?”

  1. davide steccanella scrive:

    Aggiungo solo a mò di esempio il raffronto con il correlato delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 Cp che punisce chi invece aiuta il reo a conseguire o a “porre in salvo” il profitto illecito. Mettiamo che tizio indichi al rapinatore che sta fuggendo un nascondiglio ove momentaneamente riporre la refurtiva ma che costui non accetti il suggerimento e prosegua la sua corsa con il bottino. In tal caso è da escludersi che Tizio possa in seguito rispondere di favoreggiamento reale consumato sul presupposto che l’evento anti-giuridico non si sarebbe appunto verificato. Stante dunque la evidente analogia tra le due norme “favoreggiatrici” la cui unica differenza consiste nell’oggetto del favoreggiamento (persona, beni) non si vede per quale ragione il solo delitto di cui all’art. 378 Cp dovrebbe essere ritenuto reato di pericolo…da ciò si deduce la evidente erroneità della sua interpretazione astratta ed “anticipata” di cui si è detto…

  2. marco scrive:

    un monito agli avvocati penalisti. State attenti a quello che fate/dite. Il vostro cliente vi ringrazierà ma qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta e chiedervi conto. Cose, purtroppo, tristemente note in quel di Milano

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