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dei diritti e delle pene

Il Blog di Davide Steccanella

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Postilla » Diritto » Il Blog di Davide Steccanella » Diritto penale e processuale » Il “caso Sallusti” ed il 133 Cp

24 settembre 2012

Il “caso Sallusti” ed il 133 Cp

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Il recente “caso Sallusti” che vede avvicinarsi la galera per il direttore di uno dei principali quotidiani nazionali a causa di un articolo a suo tempo pubblicato su altro quotidiano pure nazionale che sempre il Sallusti dirigeva, e ritenuto diffamatorio dai Giudici di merito, ha scatenato un acceso dibattito e svariate prese di posizione per la gran parte in difesa del professionista e della cd. “libertà di stampa”.

Come spesso accade, allorchè infuriano le polemiche sui media, si sono toccati molti temi anche importanti ma si è un pò perso di vista quello che a mio parere era il vero “punto” da affrontare nel caso concreto ossia la pesante pena detentiva inflitta al Sallusti e non condizionalmente sospesa che è stata poi la vera ragione che ha determinato il “caso” altrimenti del tutto ordinario.

Il Giudice di merito come noto ha un notevole margine discrezionale nella scelta della pena in concreto da applicare in caso di condanna per uno dei vari reati previsti dal nostro codice all’interno dei massimi e minimi di quella pena astratta prevista dal legislatore, e tale facoltà risulta ben consacrata all’art. 133 Cp che indica anche i diversi criteri che il Giudice deve seguire al momento della finale quantificazione della sanzione.

Il delitto di diffamazione prevede alternativamente la possibilità di infliggere al condannato una pena detentiva oppure una pena pecuniaria e la esperienza giurisprudenziale ci insegna che nella stragrande maggioranza dei casi di condanna anche aggravata per diffamazione a mezzo stampa la pena per il reo è sempre stata del secondo tipo.

Nel caso concreto poi l’articolo incriminato non attribuiva un fatto falso e diffamatorio a carico del querelante ma si concretizzava in una critica molto violenta nei toni e nella scelta del lessico ad una sua decisione assunta in una causa in qualità di Giudice tutelare.

Ne deriva che se già è assai dubbio configurare il delitto di diffamazione in una critica (seppure esposta oltre i toni accettabili di una discussione) ancora più sorprendente è stata la finale scelta della pena da applicare posto che, lo si ripete, ogniqualvolta ed essere lesa è stata la reputazione di un comune cittadino il reo se la è “cavata” con una semplice multa anche in casi di diffamazioni molto più eclatanti.

Il fatto che tale opinabile “scelta”  da parte di più Giudici (la Corte di Appello è formata da tre magistrati togati)  sia intervenuta proprio quando la parte lesa era un loro collega lascia onestamente molto perplessi ed anche un tantino, sia consentito, inquietati.

Altrettanto opinabili sono apparse, nel susseguente dibattito alcune difese dei Magistrati in oggetto basate sul ragionamento che sarebbe sbagliata la legge che punisce il direttore per articolo altrui o che si dovrebbe depenalizzare il reato di diffamazione.

Sono entrambi temi interessanti e meritevoli di valutazione ma in questo caso paiono fuorvianti, visto che non era tanto la legge ad essere sbagliata ma la sua finale applicazione, e non è la…prima volta.

P.S: il “fatto” che persino Il fatto e con Travaglio in persona abbia ritenuto di dissociarsi da una sentenza di condanna la dice lunga su di chi sia, questa volta, la colpa di quanto accaduto.

Letture: 6963 | Commenti: 30 |
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30 Commenti a “Il “caso Sallusti” ed il 133 Cp”

  1. Giuseppe scrive:
    Scritto il 25-9-2012 alle ore 19:49

    Chiedo rispettosamente all’avv. Steccannella se può pubblicare la parte della sentenza nella quale i Giudici hanno scelto di applicare al Sallusti la pena della reclusione e non quella pecuniaria. Solo la relativa motivazione (ma questo l’avv. Steccanella me lo insegna) può essere oggetto di critica e discussione e non un indefinito sospetto di colleganza con la parte offesa.
    Grazie per la pubblicazione.

  2. eskimo scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 10:36

    per conoscenza:
    “La libertà di stampa è uno dei fondamenti della nostra repubblica. Essa non può, in alcun modo, essere posta in discussione, ma neppure essere evocata a sproposito.

    Di pari rilievo è il diritto di chiunque –e perciò anche dei magistrati- di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quale quello al rispetto della propria onorabilità, quando ci si ritenga diffamati.

    E’ ciò che fece il giudice di Torino, Giuseppe Cocilovo, offeso per un provvedimento assunto nel 2007 come giudice tutelare, non modificato o cancellato da altri giudici. La sentenza di condanna dell’autore dell’articolo giornalistico ritenuto diffamatorio, a tutt’oggi, non è ancora definitiva: solo domani la Corte di Cassazione stabilirà se essa sia o meno corretta.

    Dunque, di nessuna corsia preferenziale può parlarsi per una vicenda giudiziaria che è prossima a definirsi dopo 5 anni dal suo inizio.

    E rimane inaccettabile che la critica dei provvedimenti giudiziari trasmodi nell’offesa oppure nella delegittimazione. Anche in tali casi deve essere garantita la piena tutela dei diritti di chi, ritenendosi danneggiato, chiede giustizia.

    Torino, 25-9-12 La Giunta della

    Associazione Nazionale Magistrati

    del Piemonte-Valle d’Aosta

  3. eskimo scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 10:48

    per conoscenza (fonte:ossigenoperl’informazione)
    “La querela. A febbraio 2007 il quotidiano torinese La Stampa pubblicò un articolo sulla storia di una ragazzina di 13 anni che, rimasta incinta, era stata autorizzata ad abortire dal tribunale di Torino e successivamente aveva avuto gravi scompensi emotivi per i quali era stata ricoverata in ospedale. Una vicenda drammatica. Libero, allora diretto da Sallusti, riprese la notizia con un articolo del cronista Andrea Monticone e pubblicò un commento firmato con lo pseudonimo ‘Dreyfus’. Lo psudonimo è l’espediente a cui talvolta i giornali ricorrono per esprimere un punto di vista forte su vicende controverse. E quel commento era durissimo, nei confronti della ragazzina, dei medici che avevano praticato l’aborto e del giudice che aveva autorizzato l’interruzione della gravidanza. “Se ci fosse la pena di morte, se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso”, scrisse l’anonmo Dreyfus. Nonostante il suo nome non comparisse esplicitamente negli articoli di Libero, il magistrato Giuseppe Cocilovo, in servizio presso l’ufficio del giudice tutelare, si sentì diffamato e querelò il giornale.

    Le condanne. Il Tribunale diede ragione a Cocilovo. In primo grado, il 26 gennaio 2009, Monticone e Sallusti (in quanto direttore responsabile), furono condannati dal tribunale di Milano a pagare un’ammenda: cinquemila euro Monticone e quattromila Sallusti. Il magistrato Cocilovo decise di ricorrere in Appello e la stessa cosa fece la Procura di Milano. In appello, il 17 giugno 2011, i giudici decisero una pena molto più pesante: un anno di carcere con la condizionale per Monticone; un anno e due mesi per Sallusti, senza condizionale a causo punto di altre sentenze per lo stesso reato (su questo punto il Giornale non è molto preciso).

    Mercoledì prossimo, 26 settembre, la Corte di Cassazione con la sua decisione dirà se rendere o meno esecutive le sentenze.

    Nel suo editoriale, Vittorio Feltri scrive che Sallusti non si è presentato né al primo né al secondo processo per colpa del legale di Libero incaricato di difenderlo.

  4. davide steccanella scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 10:59

    Ovviamente il mio commento che non ho difficoltà a definire critico avverso la Sentenza in oggetto è riferito esclusivamente alla PENA e non certo al merito della diffamazione nè al sacrosanto diritto di ognuno (Magistrati compresi) di adire la autorità giudiziaria se si sentono diffamati da un giornalista. Quanto alla necessità di riprodurre la motivazione sul 133 CP (la tipologia e entità della pena ritenuta dai giudiic di merito) per motivare la mia critica mi limito a ribadire che mi lascia perplesso il fatto che un Magistrato abbia optato per una pena detentiva (evento straordinario per questo reato) proprio per una causa che vedeva parte lesa un altro Magistrato. Ovvio che la motivazione espressa in Sentenza non sarà questa ma è altrettanto ovvio che a molti sia venuto il legittimo sospetto che invece lo…fosse.

  5. aldopastore scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 12:26

    Articolo chiaro.Però, La prego, non faccia riferimenti a “persino il Fatto” e “Travaglio”…. perchè, questi, non sono nè la Bibbia nè Gesù.

  6. Davide Steccanella scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 13:42

    Guardi, Le garantisco che non lo sono neppure per me….

  7. steccanella scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 19:27

    Sentenza confermata. Si legge che il Dr. Bruti Liberati (competente ad eseguire la pena) avrebbe dichiarato che la esecuzione sarà sospesa (in attesa di richiesta di affidamento)” perchè non risultano precedenti e non è recidivo”, ma allora la pena inflitta risulta ancora più sconcertante…

  8. lm scrive:
    Scritto il 26-9-2012 alle ore 21:35

    per come funziona la giustizia italiana in generale avrei qualcosa da dire sul conto della maggioranza dei giudici…. preferisco non dire quello che sicuramene si può immaginare.
    spero di non essere perseguito per il reato di….pensiero….

  9. antonio di palma scrive:
    Scritto il 27-9-2012 alle ore 14:04

    due osservazioni:
    1 – sia in primo che in secondo grado il contenuto del’articolo e stato ritenuto diffamatorio;
    2 – è del tutto evidente che il reato di diffamazione più comune, ovvero quello che colpisce la maggioranza dei cd. “comuni cittadini”, il danno resta circoscritto ad un ambito conoscitivo abbastanza ridotto, con danni all'”immagine” della parte lesa abbastanza circoscritti nel tempo, luogo, e persone che ne abbiano avuto conoscenza.
    Nel caso di specie la diffamazione ha colpito, “a mezzo stampa” non solo la persona, ma anche la sua funzione – e quindi l’Istituzione – beneficiando di una diffusione in teoria illimitata, con conseguente pena giustamente esemplare;
    conseguentemente, al di la’ delle difese da parte di “tutta” la categoria giornalistica della quale si è ritenuta lesa la maestà, ritengo la decisione della Cassazione ineccepibile.
    Infine mi fa specie l’attenzione del Quirinale, che vedrei molto più appropriata se rivolta, per esempio, alle condizioni inumane nelle quali sono costretti sia i detenuti che i loro carcerieri, ovvero a quei tanti casi umani che, non sapendo a chi altri rivolgersi, scrivono al Capo dello Stato per ottenere la revisione di quell’ingiusto processo che li ha costretti in detenzione…..

  10. Bartolo scrive:
    Scritto il 27-9-2012 alle ore 14:52

    Mi inserisco grossolanamente e me ne scuso ma:
    per quanto mi è noto, in quasi 6 anni il quotidiano diretto da Sallusti non ha sentito la necessità di pubblicare una rettifica nè tanto meno ha offerto le proprie scuse al magistrato, significando, secondo me, che l’opinione espressa dal giornalista era ed è condivisa dal Direttore responsabile; a condanna confermata il Sallusti afferma di non aver nulla da chiedere nè intende aderire alle pene alternative perchè non pensa di dover essere rieducato. Io credo che di fronte “al coraggio di mantenere le proprie idee” sia giusto concedere il diritto di espiare la propria pena.

  11. Luigi Tavella scrive:
    Scritto il 27-9-2012 alle ore 20:39

    Mi perdoni ma credo abbia preso un abbaglio.

    Contrariamente a quanto lei sostiene, la Cassazione non ha posto in essere una valutazione ai sensi dell’art. 133 c.p., essendosi piuttosto limitata ad applicare la specie di pena prevista per il reato contestato al Sallusti, vale a dire l’omesso impedimento della diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato.

    Forse dimentica che, in caso di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatti, oltre alla normativa codicistica deve applicarsi l’art. 13 della L. 47/1948.

    Saluti.

  12. steccanella scrive:
    Scritto il 27-9-2012 alle ore 23:41

    Credo che l’abbaglio lo abbia preso Lei visto che il mio pezzo “precede” la cassazione come risulta sia dal testo sia dalla data sia dal mio commento del giorno dopo che si trova in calce al post. Quindi non ho scritto nessuna valutazione della Cassazione perchè ancora non c’era…stata. Quanto al rilievo di merito circa l’aggravante del fatto determinato la stessa era stata valutata dai primi giudici di merito che avevano nonostante questo applicato al sallusti la sola pena pecuniaria come peraltro era sempre avvenuto nei tanti casi precedenti ove pure era stata contestata la attribuzione del fatto determinato aggravante che compare quasi sempre in siffatta imputazione che raramente viene contestata nella sola forma generica. Se fosse vero il suo assunto avremo centinaia di giornalisti in galera e così non è. Quindi io non lo avevo dimenticato lo avevo solo diversamente da lei valutato secondo la costante giurisprudenza smentita in occasione del fatto sallusti allorchè parte lesa era un collega dei Giudici di appello. Legittimo avere opinioni diverse, meno, gentile sig. Luigi, attribuire ad latri “abbagli”…propri.
    Distinti saluti, steccanella

  13. ANTONIO DI PALMA scrive:
    Scritto il 28-9-2012 alle ore 12:21

    Il gup di Milano intanto ha disposto un nuovo processo a carico di Sallusti: il direttore del Giornale – che ha rassegnato le dimissioni – è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omesso controllo in un procedimento per diffamazione ai danni dell’ex sostituto procuratore militare di Padova, Maurizio Block. L’accusa si riferisce a quando Sallusti era direttore di Libero, per un’intervista pubblicata nel 2007.
    Il Sole 24 Ore –

    CANE CHE NON PERDE NE’ PELO, NE’ VIZIO

  14. Paolo scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 13:08

    Se esiste la libertà di stampa …. esiste la possibilità di criticare fatti o misfatti da chiunque rilasciati. Non è scritto nel nostro Ordinamento Positivo, almeno credo, che se il fatto o il misfatto viene rilasciato da un Giudice
    (a qualsiasi livello di appartenenza), la libertà di stampa non deve essere applicata; ed a mio avviso, il fatto che il Giudice abbia rilasciato “l’autorizzazione all’aborto” ….. viola qualsiasi degna considerazione del popolo italiano …. e siccome le sentenze di condanna vengono emesse in nome del popolo italiano, io cittadino italiano ritengo che bene ha fatto il dr. Sallusti a portare a conoscenza della gente il “fatto”, anche se rilasciato da un Giudice … perchè in Italia un Giudice non può sentenziare sull’aborto ….. in quanto trattasi non di “diritto” ma di piaga sociale.
    Dov’è la diffamazione?
    Ma lasciate stare il dr. Sallusti che bene fa il suo mestiere.

  15. Antonio scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 16:46

    Egregio avvocato,non e’ la prima volta che la leggo e ogni volta devo constatare delle inesattezze sostanziali, che si risolvono sempre in una …disistima nei confronti dei giudici.anche nello scritto che si commenta , a mio parere, vi sono inesattezze ,sicuramente non volute(ci mancherebbe!) ma rilevanti ai fini del giudizio dei suoi lettori e in genere dei lettori di codesta prestigiosa rivista: 1) il reato contestato prevede,in caso di ‘attribuzione di un fatto determinato’,cosi’ come contestato al Sallusti,la pena detentiva nel minimo(minimo!) di un anno.2)Nel caso, non di critica o di opinioni si trattava – come Lei scrive -ma di evidenti circostanze FALSE(!) poste a base dell’articolo,come ha precisato un comunicato stampa della Suprema Corte!Di conseguenza ,nonostante le sollevazioni corporative, nulla di strano! Strano e sconcertante e’ il suo scritto a commento della vicenda. Infine un umile consiglio ,se rilegge attentamente l’articolo incriminato e la sentenza di appello che ha irrogato la pena detentiva,certamente cambiera’ opinione.

  16. davide steccanella scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 17:09

    Caro sig. Antonio La ringrazio per il fatto che mi segue con costanza.
    Come Lei saprà il Tribunale in primo grado applicò all’imputato per lo stesso delitto la pena pecuniaria e solo la Corte di Appello ha mutato il tipo di sanzione accogliendo il gravame.
    A questo punto veda Lei chi è che mostra disistima verso i Giudici dovendo ritenere che appartengano a detta categoria anche i “primi”.
    Quanto al dilemma fatto o critica ognuno ha la propria opinione sul punto, a mio parere rimane critica seppure assai violenta verso una autorizzazione ad un aborto dal giornalista ritenuto meritevole di censura. Io ho idee diverse ma questo non credo rilevi.
    La invito infine a considerare il mero dato storico: se in 50 anni nessun direttore (a parte il caso Jannuzzi) ha avuto il carcere per un articolo di giornale delle due è l’una: o sallusti è il primo a diffamare o questa volta ma nao dei giudici è stata un tantino…pesante, non crede ?
    Ossequi
    Steccanella

  17. Antonio scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 17:40

    Se lei ritiene che la modifica in appello significa…….disistima nei confronti del giudice di primo grado,credo che non e’ possibile continuare a confrontarci.
    E poi……..caro avvocato le opinioni sono opinioni e i fatti no!Se siamo ancora a questo,mi dispiace apprendere che Lei non condivida una distinzione che e’ base di ogni valutazione in materia(come da pluriennale pacifica giurisprudenza in materia!)
    Il dato storico – che non ha alcun rilievo – non può’ cambiare l’essenza dei fatti in commento.
    Per una compiuta informazione pubblichi anche l’articolo incriminato,la sentenza di appello,il comunicato della Cassazione, e se vuole anche l’intervista di recente pubblicata sulla Stampa dalla parte lesa.Ossequi

  18. Davide Steccanella scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 18:16

    Le riesce arduo, noto, accettare opinioni o pareri difformi dalle Sue assolute certezze.
    Io, come potrà leggere, usavo nel mio commento termini come “opinabile” o “lascia perplessi”.
    Il giorno dopo il mio commento (pre Cassazione), quando la Suprema Corte ha reso definitiva quella sentenza in tanti si sono espressi anche tra gli addetti ai lavori (di legge intendo) e non proprio tutti in senso contrario al mio post.
    Può darsi che non abbia capito nulla io e che abbia invece capito tutto Lei, io, a differenza Sua, lo metto tra gli accadimenti…possibili.

  19. Antonio scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 18:53

    Egregio avvocato ,e poi terminiamo spero con reciproca stima,lei confonde ancora una volta tra opinioni e fatti: tutte le opinioni sono ovviamente ‘opinbili’ i fatti no.Sui fatti deve esservi certezza : ed e’ percio’ che lei , confondendo sul punto, mi attribuisce,mi creda ingenerosamente, una incapacita’ ad accettare …le opinioni altrui.io accetto le opinioni di tutti , ma i fatti no: o sono veri o no!tertium non datur. Mi creda con stima e con promessa di continuare a leggere i suoi scritti

  20. l.m. scrive:
    Scritto il 1-10-2012 alle ore 20:58

    egr. avv. steccanella, vorrei solo segnalarle, per rispetto della verità storico, che nel dopoguerra il primo giornalista, e scrittore, a finire in carcere per diffamazione a capo di governo, il discutubilissimo e controverso alcide de gasperi, fu l’indimenticabile giovannino guareschi già reduce dai campi di prigionia nazisti.
    questo per una esatta cronologia da non dimenticare.

  21. Antonio Di Palma scrive:
    Scritto il 2-10-2012 alle ore 10:35

    Ex plurimis:
    – Lino Jannuzzi, ex senatore del Psi poi, nella migliore tradizione, passato al PDL, fu condannato a due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per diffamazione a mezzo stampa a causa di articoli pubblicati negli anni ’90 su Il Giornale di Napoli.
    Successivamente graziato da Ciampi.
    Napolitano farà lo stesso per Sallusti, con buona pace di tutti (e del Diritto).

  22. davide steccanella scrive:
    Scritto il 3-10-2012 alle ore 12:43

    Dal punto di vista tecnico anche per dare un senso alla sentenza di primo grado che come noto aveva invece ritenuto di applicare la sola pena pecuniaria, spiego che è vero che la aggravante del fatto determinato comporta una pena edittale detentiva a differenza della diffamazione semplice che prevede la pena pecuniaria, ma è altrettanto vero che esiste l’art. 69 Cp che consente di bilanciare le diverse circostanze aggravanti e attenuanti rendendo inoperanti quelle ritenute soccombenti. La concessione pertanto delle attenuanti generiche consente la pena pecuniaria anche in caso di diffamazione aggravata dal fatto determinato ed è quello che evidentemente è stato fatto in primo grado e che aveva indotto lo stesso Sostituto Procuratore Generaledi udienza avanti la Cassazione a sollecitare l’annullamento proprio su quel punto al fine di meglio adeguare la pena. Specifico giusto per smentire per i meno addetti la annotazione qui fatta secondo cui sarebbe stata applicata nel caso aggravato di specie, l’unica pena prevista dal codice.

  23. Antonio scrive:
    Scritto il 3-10-2012 alle ore 16:43

    Tanto per precisare: al Sallusti non sono state concesse le attenuanti generiche,onde l’impossibilita di far ricorso al citato art.69.
    La corte di appello ha ampiamente motivato sul perche’ l’imputato non e’ stato ritenuto meritevole del beneficio: e la Cass. ha ritenuto tale motivazione legittima e non meritevole di censura.
    Ma perche’ non si pubblica la motivazione della Sentenza di appello ? E gli altri atti citati nel mio precedente scritto? Così tutti potrebbero discutere con piena cognizione di causa.
    Ancora ossequi

  24. Ap scrive:
    Scritto il 4-10-2012 alle ore 13:19

    Sallusti colpevole o innocente? Dai fatti colpevole! Ma quante diffamazioni vengono perpetrate tutti i giorni, o meglio, quanti fatti vengono raccontati e pubblicati tutti i giorni in modo distorto? Quante denunce vengono depositate da semplici cittadini diffamati con notizie, coperte anche da segreto istruttori- vedasi le molteplici intercettazioni pubblicate anche per fatti non inerenti a quelli processuali- e archiviate? Come mai Sallusti e tanti altri giornalisti non sono stati quasi mai processati quando a presentare le varie denunce erano semplici cittadini? La disistima, e mi riferisco al Sig. Antonio, nei confronti dei Giudici, meglio dire dei P.M., nasce proprio da questa doppia misura. Ogni giorno vengono pubblicate notizie riservate e coperte dal segreto istruttorio che, in molti casi, si rivelano infondate. Chi dà ai giornalisti queste “soffiate” –notizie? Assistiamo ad arresti in diretta, ogni giorno! Fiorito è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma con tanto di fotografi, operatori tv e giornalisti al seguito. E’ sempre il solito uccellino ad avvisare i giornali? Se Sallusti pubblica queste foto e notizie nessuno dice niente, se, invece, si permette di criticare una sentenza, giusta o sbagliata, viene messo sotto processo e, questa volta, anche condannato. Ma il reato di diffamazione è uguale per tutti? O vale a secondo del grado sociale ricoperto! Se dobbiamo attenerci ai fatti, come dice sempre il Sig. Antonio, la condanna a Sallusti è esatta, ma, allo stesso tempo non dobbiamo sottacere che la fiducia in questo tipo di applicazione della legge è, ormai, uguale allo zero.
    La linea, tra raccontare un fatto di cronaca e la diffamazione, è molto sottile. Peccato che a gestirla siano solo le stesse persone. La domanda sorge spontanea: se invece di criticare l’operato di un magistrato fosse stato, allo steso modo, criticato l’operato di un qualsiasi altro cittadino Sallusti avrebbe avuto lo stesso trattamento? Questo è il vero nodo della questione. Allora, il Sig. Antonio e l’Avv. Staccanella non devono continuare a giuocare di fioretto. E’ inutile trincerarsi dietro ai fatti di causa, quelli li conosciamo bene, è il risultato finale!!! Che, a volte, è l’applicazione della legge e, a volte, l’interpretazione della stessa legge.
    Grazie dello spazio concesso.

  25. Antonio scrive:
    Scritto il 4-10-2012 alle ore 16:47

    Non so, Ap, da dove Lei ricavi i dati che cita con tanta certezza! A me pare che siano solo luoghi comuni che oramai , vista la demagogia imperante, non vale la pena nemmeno contrastare!Come fa a fare certe affermazioni(Sallusti e altri giornalisti non sarebbero processati se la parte lesa ….non e’ un giudice(ma davvero lei crede a queste….cose?).
    Io posso invece dirle con certezza che molte intercettazioni pubblicate e ritenute irrilevanti ( ma da….chi?),non erano coperte da segreto istruttorio, e forse sarà’ per questo che non ci sono condanne!
    Quanto alle soffiate mi pare impossibile negare che i soggetti che le possono fare sono….molti ,non solo giudici ,dare per certo che le fanno i giudici offende innanzi tutto l’intelligenza delle persone.
    Infine lei continua a parlare, per Sallusti, di opinioni e critica: bah! ma che ci vuole in questo benedetto paese per capire che si tratta di affermazione di fatti FALSI!!,cioe’ non veri,come ha sottolineato addirittura un comunicato stampa della Corte di Cass.: che c’entra con la opinione o la critica il riportare fatti non veri, dichiarati tali gia’ dagli altri giornali,prima della pubblicazione del famigerato articolo?Credo che nel caso Sallusti scomodare la liberta’ di stampa(che e’ principio sacro in ogni democrazia) e’ come parlare…..dei cavoli a merenda!Ben altri dovrebbero essere i casi in cui fare una sollevazione popolare e io per primo, insieme a lei Ap, sono pronto a farlo in tutti i casi che lo meritino: per il caso di cui abbiamo detto…………..sicuramente no! Con stima

  26. Ap scrive:
    Scritto il 4-10-2012 alle ore 17:09

    Da alcune denunce fatte per diffamazione! e non ritenute degne dalla Casta! Il pesce puzza sempre dalla testa e mai dalla coda. Non santifichiamo la magistratura, non è immune da tante responsabilità. Non la demonizzo e, soprattutto, ne riconosco il valore di tanti Magistrati che fanno il proprio lavoro lontano dai riflettori e dal “cancro” della vanità. Purtroppo, non sono d’accordo con le Sue tesi.

  27. Pietro scrive:
    Scritto il 10-10-2012 alle ore 12:18

    Perdonate l’intrusione di un profano, ma…

    …i fatti sono come i mattoncini del LEGO; semplici e lineari.

    Però il risultato finale, ovvero la storia che si racconta, dipende da come li si sceglie, palesandoli o occultandoli, e da come li si assembla, la qual cosa dipende dallo scopo che cisacuno si prefigge.

    Le strumentalizzazioni ci sono tanto nella manipolzione delle informazioni, quanto nell’adozione di due pesi e due misure, piaghe delle quali è difficile, per non dire impossibile, negare l’esistenza.

    Da semplice cittadino sono arrivato al punto di non sapere più a chi poter credere…

  28. l.m. scrive:
    Scritto il 24-10-2012 alle ore 22:12

    i giudici sono credibili?
    basta osservare come hanno reagito alla ventilata ipotesi-richiesta della politica di ridurre i loro mega stipendi, come è successo a tanti…. hanno dichiarato incostituzionale l’auspicato provvedimento……
    ed intanto l’italia va in malora! grazie a chi?

  29. Antonio scrive:
    Scritto il 25-10-2012 alle ore 07:54

    Come al solito si fa demagogia:
    1) la corte costituzionale – si informi – non sono ” i giudici”.
    2)la corte – come mi sembra giusto – ha detto solo che i tagli se vengono adottati devono essere adottati per tutti coloro che hanno un determinato reddito,e’ illegittimo disporli SOLO per i dipendenti pubblici!
    3)che c’entra tutto cio’ col caso Sallusti?Allora e’ vero che,in ogni occasione e ‘a prescindere’, si vuole parlare contro la magistratura,confondendo tutti e tutto?E a quali fini?

  30. Luca V scrive:
    Scritto il 23-4-2013 alle ore 19:18

    Per il sig. Antonio, unico conoscitore di verità.
    Noto nei Suoi commenti come tutto ciò che viene scritto dagli altri utenti, in disaccordo con la Sua OPINIONE, perché di opinione si tratta, viene trattato con sufficienza, riconducendo tutto a luoghi comuni o demagogia…. e i fatti da Lei tanto decantati dove sono, visto che nei suoi post ci sono solo delle opinioni???
    Forse ha dimenticato l’art. 135 della Costituzione?… Le consiglio di rileggerlo, così forse vedrà chi sono i componenti della Corte Costituzionale, evitando di dire cose che non corrispondono a verità.
    In merito poi alle sue, ripeto, OPINIONI,non mi sembra che NON sia un dato di fatto la circostanza che in tanti anni di diffamazioni a mezzo stampa ve ne siano state a profusione ma, certamente meno, le condanne a pene detentive.
    In merito poi al vergognoso fenomeno della fuga di notizie dalle Procure vi è poco da dire, anche se il sig. Antonio ostenta a difendere l’indifendibile. A tal proposito avrei una domanda per Lei; si è chiesto come mai dello scandalo MPS non è uscito nulla o quasi?
    A dimenticavo, Lei già sa tutto.

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