• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 

dei diritti e delle pene

Il Blog di Davide Steccanella

  • Home
  • Profilo
  • Contatti
  • Archivio
Postilla » Diritto » Il Blog di Davide Steccanella » Diritto penale e processuale » La “nuova” concussione, forse qualcuno ha sottovalutato il problema?

15 maggio 2013

La “nuova” concussione, forse qualcuno ha sottovalutato il problema?

Tweet

La recente Legge o6.11.2012 n. 190 (cd. anticorruzione) non va esente, a parere di chi scrive, da alcune critiche su vari punti.

Notevoli perplessità suscita per esempio la profonda trasformazione intervenuta sul reato di concussione originariamente previsto al solo art. 317 del Codice Penale che configurava un tipico caso di reato proprio, monosoggettivo e a condotta alternativa (costrizione o induzione).

Quel delitto oggi risulta invece specificamente diversificato in due diverse condotte regolate da due norme distinte poichè dal novellato art. 317 Cp  è stata “scorporata” la alternativa condotta di induzione, per la quale è stato appositamente creato un nuovo articolo di legge che risulta aggiunto come ipotesi quater al del tutto differente ontologicamente delitto di corruzione, di cui all’art. 319 Cp.

Quindi, a seguito della citata riforma, oggi abbiamo da un lato la vecchia ipotesi di concussione “per costrizione” all’art. 317 Cp,  modificata sia nella “scomparsa” dell’incaricato di pubblico servizio, sia nel sensibile aumento ad anni 6 della pena minima,  e dall’altro la nuova ipotesi di concussione “per induzione” all’art. 319 quater cp tuttora estesa anche all’incaricato di pubblico servizio e che prevede una pena edittale meno grave e conseguentemente un diverso termine prescrizionale.

Ovviamente non si è trattato certo di un mero spostamento di “casella”, che sarebbe stato del tutto inutile , ma di una vera e propria radicale trasformazione dell’originario reato di concussione per induzione che oggi si presenta, rispetto a prima, di evidente natura plurisoggettiva e a concorso necessario, posto che il capoverso della norma di cui all’art. 319 quater cp prevede espressamente la punibilità anche del soggetto indotto.

Esattamente potremmo dire come la diversa fattispecie di corruzione di cui all’art. 319 Cp dal quale ha tratto la sotto-numerazione quater, nel senso che invece di aggiungere un ulteriore 321 bis si è preferito inserire la sanzionabilità penale  anche del concusso/indotto direttamente nel capoverso del nuovo reato, ma la “sostanza” penale non cambia.

Ne deriva che risulta essere stata introdotta all’art. 319 quater cp una fattispecie di concussione del tutto diversa da quella originariamente prevista all’art. 317 Cp, giacchè 1) non esiste un soggetto attivo ed uno passivo, 2) non esiste un rapporto di soggezione tra il Pubblico Ufficiale abusante della propria autorità (o del proprio potere o della propria funzione) ed un soggetto privato vittima del reato, 3) non esiste la possibilità, per il privato concusso, di costituirsi, in qualità di persona offesa dal reato, parte civile nel futuro processo, per ottenere, in caso di condanna, un risarcimento dall’imputato.

Al suo posto, con il nuovo art. 319 quater cp, abbiamo invece una totalmente nuova ipotesi di concussione che prevede 1) due soggetti attivi, 2) entrambi concorrenti nella lesione del medesimo bene protetto, 3) che commettono evidentemente un illecito per procurarsi un reciproco vantaggio, e 4) destinati pertanto ad assumere entrambi la qualità di imputati nel futuro processo penale, e dunque a risarcire in solido il danno alle eventuali parti civili costituite.

Ora, ferma restando la perplessità di avere voluto trasformare quello era che per definizione un delitto che puniva lo sfruttamento indebito di una posizione di superiorità (il noto metus del Pubblico Ufficiale sul privato cittadino) in una fattispecie che punisce entrambi i contraenti di un rapporto evidentemente paritario per due atti (la richiesta del concussore e la promessa o dazione del concusso) da entrambi compiuti – altrettanto evidentemente- con piena coscienza e volontà  altrimenti non potrebbero essere penalmente perseguiti, non è chi non veda come tale nuova concussione per induzione oggi regolata dal nuovo art. 319 quater cp, sia un fatto del tutto diverso da quello previsto dal novellato art. 317 Cp e aldilà del nomen iuris che come noto in diritto penale non rileva.

Questo comporta un problema tecnico non da poco momento per tutti quei comportamenti commessi prima della entrata in vigore della legge di modifica, giacchè per il noto principio della obbligatoria applicazione della norma più favorevole, non potrà più applicarsi a costoro la concussione per induzione prevista dal pre-vigente art. 317 Cp.

Si dirà che sarà sufficiente limitarsi a perseguire, ai sensi del nuovo art. 319 quater cp, il solo concussore, visto che la nuova descrizione della sua condotta non è troppo diversa da quella indicata al vecchio art. 317 Cp,  e in tal senso poco dopo la introduzione della nuova legge, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 3251, 05.12.2012) con motivazione depositata in data 22 gennaio 2013, ha affermato la continuità normativa tra la precedente norma di cui all’art. 317 ed il nuovo art. 319 quater Cp, così legittimandone la sua applicazione anche ai fatti commessi prima della nuova legge, ma credo che tale decisione sia necessariamente destinata in futuro ad essere rivista.

Non appare infatti così semplice applicare tout court il nuovo art. 319 quater Cp senza modificare il fatto contestato, perchè un conto è accusare qualcuno di avere indotto una parte lesa a subire un reato per evitare un danno, e altro è accusarlo di avere indotto un concorrente a delinquere insieme a lui per procurarsi  a sua volta un proprio ed ulteriore vantaggio.

Volendo fare un paragone neppure troppo azzardato, sarebbe come se improvvisamente il delitto di “violenza sessuale” venisse modificato in “rapporto illecito tra consenzienti” dove colui che era originariamente la vittima si trasformasse di colpo in un correo.

Credo si sia un pò sottovalutato il fatto che così operando il nuovo legislatore ha espressamente abrogato la ipotesi di induzione dall’art. 317 cp vigente al momento del fatto commesso e ha contemporaneamente introdotto un nuovo e diverso reato, che invece all’epoca del fatto non era previsto.

Ed il nuovo reato così come strutturato non è affatto identico a quello abrogato dal previgente art. 317 Cp perchè configura una sorta di nuova figura “ibrida”  tra la concussione e la corruzione,  al punto da venire significativamente collocata come ipotesi quater tra le variabili aggiuntive alla corruzione ex art. 319 Cp, e non a quelle della concussione ex art. 317 Cp.

Il cd. processo Ruby, attualmente in corso avanti il Tribunale di Milano, fornirà una delle prime risposte a tale quesito, in attesa di meglio ragionare su questa vera e propria rivoluzione che alla fine dell’anno di un governo provvisorio e in scadenza si è abbattuta, senza troppi clamori, su uno dei reati più tradizionali del codice penale.

Letture: 15869 | Commenti: 1 |
Tweet

Un commento a “La “nuova” concussione, forse qualcuno ha sottovalutato il problema?”

  1. pietrodiaz scrive:
    Scritto il 12-10-2015 alle ore 13:31

    Sul piano giuridico formale:
    che una “fattispecie plurisoggettiva bilaterale impropria” (dove l’autore di una delle due condotte corrispettive o correlative, l’indotto della concussione- pregressa- in questo caso, della induzione alla prostituzione, in altro caso, etc, non è punito né punibile), sia in “continuità” legislativa (anche ex art 2.4 cp) con una “fattispecie plurisoggettiva bilaterale propria” (dove tutti gli autori di tutte le condotte corrispettive o correlative sono puniti e punibili), in vece che in discontinuità (la più schietta: nella fattispecie astratta ed in quella concreta, nella dogmatica più scolastica della fattispecie), è assunto (ex multis) della Sezione sesta di “Cassazione Penale)”, che più incompetente (tecnicamente) e ignorante (scientificamente) non protrebbe essere.
    Appena inferiore a quello, limitrofo, che, data in ipotesi la discontinuità suddetta, la seconda, delle due fattispecie, sarebbe applicabile solo in parte, solo ad un autore, non a tutti gli autori, d’essa…

Scrivi il tuo commento!

  • 459 Cpp, 460 Cpp, 461 Cpp, Alfano, Apicella, art. 263 Cpp, art. 317 cp, art. 438 Cpp, art. 606 Cp, art. 612 Cp, art. 629 Cp, art. 648 bis Cp, art. 660 Cp, assoluzione berlusconi processo ruby, berlusconi, cassazione, concorso esterno, concussione, custodia in carcere, Decreto Penale, delitto di Garlasco, Delitto di Perugia, De Magistris, deterrenza, discrezionalità, estorsione, Giudizio abbreviato, GUP, legge anticorruzione, minaccia, misure cautelari preventive, nozze gay, omicidio, omicidio del consenziente, patteggiamento, pena, pena giusta, perquisizioni, PM, prescrizione, Procedura Penale, processo Ruby, riciclaggio, rogatoria, sequestro penale
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia