30 luglio 2013
E’ allarme per gli “stalker liberi” ?
Puntuali ad ogni riforma che in qualche modo tenta di limitare l’ insopportabile abuso del carcere preventivo che si fa in Italia si levano gli strali dei più svariati commentatori, oggi nel mirino la annunciata riforma del n. 2 dell’art. 280 Cpp, perché, si legge da più parti anche autorevoli, tutti i più pericolosi stalker potranno da domani impunemente delinquere, liberi ed indisturbati.
Ma cosa prevede mai tale “sconcertante” tana libera tutti ? E’ presto detto: eleva di 1 anno (da 4 anni a 5) il limite minimo di pena massima prevista per i reati per cui si procede, per consentire che un cittadino venga mandato in carcere prima del processo, e quindi prima di essere ritenuto colpevole.
Il “problema” nasce perchè la norma sostanziale di cui all’art. 612 bis Cp (ossia il delitto di atti persecutori, meglio noto come stalking) prevede una pena massima di 4 anni, e quindi, in caso passasse la riforma, resterebbe fuori dalla applicabilità del “novellato” n. 2 dell’art. 280 Cpp.
Ovviamente la modifica restrittiva (si perdoni il gioco di parole) riguarda solo la custodia in carcere, giacchè TUTTE le altre e diverse misure cautelari e interdittive previste dall’Ordinamento (ivi compresi gli arresti domiciliari) continuerebbero ad essere applicabili per tutti i reati per i quali la pena massima è addirittura di 3 anni, quindi NON E’ VERO che tutti quelli che commettono reati per i quali non è prevista una pena massima di 5 anni saranno liberi e belli fino alla sentenza definitiva, ma SOLO che non riempiranno le già intasate carceri nostrane.
Peraltro lo stesso delitto di stalking prevede una pena di 4 anni solo nella ipotesi più lieve, perchè già al capoverso la pena di 4 anni è aumentata in caso di atti nei confronti del coniuge legalmente separato (o divorziato) oppure di persona in precedenza legata da rapporto affettivo, ed il secondo comma prevede un aumento fino alla metà della pena (per cui: 6 anni) in caso la vittima sia un minore o una donna incinta oppure un disabile, e quindi in tutti questi casi continuerebbe ad essere applicabile il carcere preventivo.
Ora, visto che il concetto secondo cui è emendabile mandare in galera (e magari per mesi o per anni) un cittadino prima che sia ritenuto colpevole, non pare trovare molti adepti nel nostro paese, sarebbe più giusto modificare la pena massima prevista per QUEL singolo delitto se proprio lo si ritiene indispensabile, e non certo continuare a infoltire le nostre carceri di persone destinate male che (loro) vada a subire future condanne che come ben si sa al termine del processo sarebbero comunque di molto inferiori a quei 4 anni di massimo edittale.
Tra l’altro mi limito ad osservare che reati come quello di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 Cp) prevedono una pena massima di 5 anni, quindi non vedo ragione per non uniformarvi anche la pena per questo reato elevando di 1 anno il limite massimo anche per lo stalking “semplice” e così risolvendo in radice il “problema” che oggi tanto agita.
Invece si preferisce gridare allo scandalo per gli stalker liberi con gli evidenti effetti di suggestione che tutto ciò produce sulla già bella che suggestionata di suo opinione pubblica e così continuare a riempire le patrie galere di presunti, fino a sentenza definitiva contraria, innocenti.
Ah dimenticavo, per poi però ogni tot uscirsene con gli slogan sulla inaccettabile condizione delle carceri italiane, magari solo dopo averle direttamente, e seppur per poco, provate
Scritto il 11-8-2013 alle ore 17:28
Sono d’accordo con lei. Mi pare si tratti dell’ennesima psicosi estiva che, con il rispetto dovuto alle vittime, ricorda le rapine in villa di qualche anno fa e gli abbandoni di cani in autostrada.
Un solo appunto: si potrebbe continuare a fare ricorso alla carcerazione preventiva unicamente nel caso in cui la persona offesa sia un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità secondo l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora il reato sia commesso da persona travisata o che si serva di armi. Solo questa circostanza ad effetto speciale, comportante un aumento di pena fino alla metà (da 4 a 6 anni) rileverebbe per il computo della pena ai fini cautelari e consentirebbe di superare il limite dei 5 anni. All’autore delle condotte in danno del coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa potranno applicarsi le misure cautelari differenti dalla custodia in carcere.
Scritto il 13-8-2014 alle ore 16:49
Arrestato stalker a Moncalieri: violentata la ex convivente
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Rilasciato dopo l’arresto per stalking, 48enne torna dalla ex e la violenta
Arrestato per la seconda volta nel giro di un mese. Protagonista in negativo è un uomo di 48 anni che non è riuscito a lasciare in pace la ex convivente, una donna di 43 anni di Moncalieri
30 luglio 2014
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Scritto il 13-8-2014 alle ore 16:50
„Dopo qualche giorno il tribunale lo aveva rilasciato con il divieto di avvicinarsi ancora alla ex convivente. Un vincolo che però l’uomo ha sciolto nel giro di pochissimo. Questa volta non solo si è ripresentato a Moncalieri sotto casa della donna, ma l’ha costretta a salire con lui in macchina e l’ha violentata.“
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