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Postilla » Diritto » Il Blog di Davide Steccanella » Diritto penale e processuale » Quando l’evasione fiscale è penalmente “giustificata”

31 marzo 2014

Quando l’evasione fiscale è penalmente “giustificata”

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Ad impossibilia nemo tenetur recitava un noto brocardo latino, e si sa che in questo periodo di crisi sono in molti a fare fatica a pagare per intero tutte quelle varie imposte e tributi che, incurante di tutto ciò, il nostro Stato implacabilmente ci propina. 

Merita di essere segnalata una recente Sentenza del 27 luglio del 2012 di un GIP di Firenze che ha mandato assolto per assenza di dolo dal reato di cui all’art. 10 ter D. Legs. n. 74 un imprenditore che aveva omesso di versare l’IVA dovuta. 

L’imputato si era difeso dicendo che la sua ditta, che stava facendo un lavoro importante per una società di Firenze, si era trovata in estrema difficoltà economica perché quest’ultima non aveva onorato le scadenze di svariati pagamenti a fronte dei quali erano state emesse delle ricevute “importanti”, motivo per cui, quando aveva ricevuto la raccomandata con la richiesta del pagamento l’IVA, non era stato in grado di ottemperare. 

Il Giudice ha quindi disposto la acquisizione della documentazione sociale, effettivamente accertante tale inadempimento, ed ha quindi ritenuto che l’omesso versamento di imposta non fosse addebitabile ad una volontà dell’imputato, ma ad una oggettiva situazione di illiquidità. 

Trattandosi di procedimento penale ove, a differenza che in quello tributario, occorre pur sempre la sussistenza del dolo, il Giudice ha concluso che “la crisi finanziaria in cui si era trovato l’imputato a causa delle condotte di soggetti terzi inadempienti nei suoi confronti, non lo rendevano penalmente perseguibile”, e lo ha quindi mandato assolto dal reato di omesso versamento IVA perché il fatto non costituisce reato. 

Ovviamente tale Sentenza non potrà essere invocata da qualsiasi evasore in cerca di impunità, sul mero presupposto che “siccome c’è la crisi non si pagano le tasse” ma solo da chi verrà a trovarsi in futuro nelle medesime condizioni dell’imputato assolto. 

Infatti, e a ben vedere, la Sentenza che si annota non ha stabilito un principio così “rivoluzionario” visto che si è limitata a prendere atto che non si può punire chi ha omesso di pagare quanto in realtà non aveva mai percepito. 

Sarà interessante vedere come interverrà sulla questione la Corte di legittimità, perché non mancheranno per il futuro casi analoghi a quello deciso dal Giudice di Firenze, al quale va comunque riconosciuto un grande merito, quello cioè di avere applicato alla interpretazione della legge formale anche un briciolo di “buon senso”.

Letture: 7858 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “Quando l’evasione fiscale è penalmente “giustificata””

  1. l.m. scrive:
    Scritto il 1-4-2014 alle ore 19:28

    ogni tanto si trova anche “un giudice a berlino”…. chissà perché certi “liquidatori” con conflitti d’interesse grandi come una casa, dimostrati e documentati, che rilasciano dichiarazioni pro solvendo che possono essere tranquillamente disattese perché giudicate non impegnative x chi li ha rilasciate e sottoscritte, non contando a monte le ragioni del rilascio. certo indagare e verificare gli intrecci amministrativi e contabili e i falsi in bilancio che interessano più società, anzi un gruppo, costa tempo ed impegno ed è evidente cha i magistrati hanno ben altro da fare che seguire gli interessi di un cittadino truffato e raggirato…..

  2. Michele scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 08:14

    Esattamente…nulla di nuovo sotto il profilo teorico penalalistico. Quello sui cui invece occorrerebbe riflettere è il profilo (civile) tributario. Cioè se sia giusto o meno applicare le sanzioni tributarie, posto che da un lato l’omissione è comunque avvenuta ma dall’altro ripugna il pensiero che vi sia una speculazione dello stato laddove vi siano situazioni di “disagio” economico. In sostanza il diritto complessivamente considerato possiede in sé delle logiche che seppur non espresse a chiare lettere ne costituiscono l’ossatura fondamentale. Tali logiche non possono essere disattese, spero che i giudici di legittimitá se ne renderanno conto prima o poi.

  3. Michele scrive:
    Scritto il 16-4-2014 alle ore 08:45

    P.s. : mi riferivo non al reato di omissione iva ( ke ovviamente è venuto meno) ma piu’ in generale agli illeciti tributari di tipo oggettivo

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