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dei diritti e delle pene

Il Blog di Davide Steccanella

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Postilla » Diritto » Il Blog di Davide Steccanella » Diritto penale e processuale » La riforma dell’art. 275 Cpp: la riprova che lo Stato di diritto è morto e sepolto

15 luglio 2014

La riforma dell’art. 275 Cpp: la riprova che lo Stato di diritto è morto e sepolto

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Qualche giorno fa è stato introdotto all’art. 275 Cpp (che regola i “criteri di scelta delle misure”)  un nuovo comma a quel n. 3 che indicava i casi tassativi per i quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere di persona non ancora giudicata colpevole, in sintesi il vecchio “carcere preventivo” contro il quale tante battaglie di civiltà erano state fatte all’eoca in cui ancora dette battaglie di civiltà “andavano di moda”.

La reazione, pressochè compatta, della magistratura e delle varie associazioni delle vittime, che nel nostro paese sembrano ogni giorno aumentare più ancora delle stesse vittime, è stata quella di  gridare allo scandalo, e puntualmente i media, che in questi anni si sono abbondantemente abbeverati alla greppia del mostro sbattuto in prima pagina, ne hanno fornita pronta cassa di risonanza.

Nè ovviamente sono mancate le polemiche politiche strumentali dei soliti garantisti a senso unico che non hanno perso occasione di accusare il Governo di “scarcerare i delinquenti”.

In realtà quel famigerato 3 bis non faceva altro che mettere per iscritto una clamorosa ovvietà che in qualsiasi paese “civile” neppure dovrebbe essere rammentata a chi è chiamato al grave compito di privare un cittadino della libertà personale prima che venga dichiarato colpevole, ossia che non è legittimo sbattere prima in galera chi poi, in caso di condanna, non ci andrà.

La “modifica” in oggetto, ma si potrebbe dire semplice aggiunta, vieta infatti solo di applicare la più gravosa delle misure cautelari (il carcere) solo a chi al termine del Giudizio non dovrà scontare più di quei 3 anni di pena che l’Ordinamento da tempo già consente venga espiato in forme alternative al carcere.

Il principio secondo cui non si può fare scontare ad un innocente una tipologia di pena che non è prevista per il colpevole, si profilava quindi di tale, appunto, ovvietà, da non meritare neppure lo sforzo di un consesso di giuristi, eppure apriti cielo e procurato allarme per gli stalker in libertà, i violentatori a spasso, gli omicida a piede libero, e via discorrendo.

Il “velo” che il recente dibattito ha consentito di squarciare è quello della gigantesca ipocrisia che da troppi anni purtroppo inquina la pubblica opinione in siffata materia, ossia la iniqua equivalenza: no carcere uguale libertà, così cancellando dal codice tutte quelle diverse misure cautelari che pazientemente l’ingenuo (o solo di altri tempi) legislatore del 1988 aveva previsto ed analiticamente indicato agli artt. 280 e ss. Cpp (misure coercitive).

E così, tanto per dire, il detenuto che magari dopo alcuni mesi viene mandato agli arresti domiciliari risulta nel gergo ormai comune “scarcerato”  perchè ormai sembra dato acquisito per la communis opinio quello secondo cui solo la dura galera rappresenta la giusta sanzione per chi delinque, e poco importa se neppure ancora ben si sa se ha effettivamente o meno “delinquito”.

Da anni assistiamo al “rito” delle manette di vetrina ai potenti di turno ma che poi, all’atto pratico, ossia una volta accertata la loro penale responsabilità, raramente finisco a fare compagnia esecutiva a quei tanti sventurati che nessuno si fila, in Italia, ha detto qualcuno, i ricchi fanno la galera PRIMA della condanna non DOPO.

Immancabile come sempre in questi casi il rituale grido di dolore della Procura per le indagini messe a rischio, quasi che esclusivamente la dura carcerazione, in quella “meraviglia” che oggi sono i penitenziari nostrani va ricordato (vere e proprie pattumiere di tortura, più volte sanzionate dalla tanto amata Europa che sul punto ci guarda con disgusto), consentisse l’inquirente di lavorare “in pace” e con efficacia.

Sono stati gli allucinanti “numeri” dei nostri carcerati preventivi, unitamente a quelli del perenne “sovraffollamento” delle carceri, a indurre chi di dovere a cercare di porre tardivo rimedio a quella che più che una emergenza pareva ormai atavica patologia, e così si è messo per iscritto quell’ovvio per puntualmente registrare che è proprio contro quell’ovvio che si combatte.

Qualche mese fa avevo criticato quella “novella” introdotta nella legge sul femminicidio che imponeva al Giudice di preliminarmente chiedere alla parte lesa che fare del “suo” (del Giudice, mica della parte lesa) detenuto, ora tuonano i Pubblici Ministeri, ma prima o poi, mi domando, avranno una qualche voce in capitolo anche gli imputati e i loro difensori, o resteranno perennemente relegati al predestinato ruolo dei cattivi i primi, e degli azzeccagabugli i secondi ?

Si pensi che alcuni “operatori” hanno pubblicamente obiettato che per alcuni attuali detenuti non vi sarebbe “alloggio domicilare adeguato”, con ciò esplitando una sedimentata convinzione che al sol sentirla viene la pelle d’oca: “chi è senza peccato scagli la prima pietra” diceva qualcuno molti anni fa, la civiltà moderna ci dice invece “chi è senza casa vada in galera” .

Letture: 7575 | Commenti: 19 |
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19 Commenti a “La riforma dell’art. 275 Cpp: la riprova che lo Stato di diritto è morto e sepolto”

  1. Vittorianna scrive:
    Scritto il 18-7-2014 alle ore 11:56

    Se nella communis opinio, arresti domiciliari ormai equivale a scarcerazione, è perchè NEI FATTI è proprio così. Non ci sono suffienti forze dell’ordine per controllare le centinaia di migliaia di persone agli arresti domiciliari. DI FATTO sono liberi di uscire (tanto chi li controlla?), di parlare al telefono, di controllare traffici illeciti di droga dal balcone di casa, di continuare a rubare, a delinquere e, quando succede, ad uccidere! Sotto altro aspetto, le carceri italiane sono PATTUMIERE DI TORTURA? E perchè mai un pedofilo, un assassino, un ladro, un rapinatore, un terrorista, un camorrista, un mafioso, dovrebbero andare a stare meglio che a casa propria? Dov’è l’afflittività della pena se li si fornisce di una stanza in una pensioncina a tre stelle a spese degli italiani onesti?!? E infine: ma di quale recupero parliamo? Prima di recuperare un malavitoso, un drogato, un assassino, lo Stato pensi a dare lavoro agli onesti, alle brave persone e soprattutto a difenderle! Non ad abbandonarle a se stesse per distrarre i soldi a favore di chi non merita un centesimo. E basta con questo giustificazionismo sociale. Come se fosse colpa di ciascuno di noi se una persona violenta e uccide mogli, mariti, bambini; come se fosse colpa di questa fantomatica società se una persona si droga, ruba. Ci sono milioni di persone al mondo che muoiono di fame ma non per questo rubano, perchè NON SONO LADRI, anche se morti di fame. Quindi per ben venga il carcere anche se brutto, sporco e sovraffollato! Che in Italia non ci finiscono più gli assassini conclamati, grazie ai consulenti tecnici e ai periti; non ci finiscono i politici ladri, corrotti, concussi e concussori, grazie ai magistrati compiacenti; ci finiscono solo i poveri cristi che non hanno i soldi per pagare tutte le persone sopra citate! Cordiali saluti.

  2. Davide Steccanella scrive:
    Scritto il 21-7-2014 alle ore 14:41

    Si forse hai ragione cara Vittorianna, “non è colpa di ciascuno di noi” se tu sei…così

  3. cristian scrive:
    Scritto il 21-7-2014 alle ore 17:03

    Essendo giudice non posso che essere stupefatto da certe considerazioni che sono inesatte. Non é vero che in base alla nuova Norma SI impedisce di andare in carcere in via preventiva a chi sarebbe comunque destinato a non andarci. Basti solo far presente che per un reato grave come Il furto in abitazione poche volte SI dà Una pena in concreto superiore a tre anni eppure per questo reato l’art 656 cpp non consente la sospensione dell ordine di esecuzione. Cosí mi é capitato di Dover scarcerare persone oggettivamente pericolose (già precedenti per furti in abitazione che per Il nuovo reato avevano ottenuto memo di tre anni grazie al rito alternativo e alla attenuante di cui all’art. 62 n 6 cp) per le quali non era possible alcuna altra misura cautelare perché privi di contatto con Il territorio (come si FA a dare gli arr Dom o l’obbligo di present alls pg a chi é senza fissa dimora?)

  4. steccanella scrive:
    Scritto il 21-7-2014 alle ore 19:16

    Mi conferma dunque che risultavano ristretti in carcere per motivi ancora cautelari (e pertanto non sanzionatori di pena inflitta a seguito di reato compiutamente accertato) imputati che non solo si presume non prenderanno in futuro più di 3 anni ma che addirittura si sa già che ne hanno presi…meno ? Lei dice che non avrebbero avuto diritto alla sospensione pena in caso di richiesta di diversa misura, mi spiace ma l’argomento non mi basta a ritenere che quella carcerazione preventiva fosse ingiusta a meno di non ritenere, come mi pare Lei stia sostenendo, che il compito del Giudice sia quello di “prevenzione” e non già di “accertamento/sanzione”. Capisco il “problema” dei senza fissa dimora ma allora così mi conferma che vale il detto “chi è senza casa se ne stia in galera” e la galera,. mi scusi tanto, non ritengo possa essere il rimedio preventivo alla piaga sociale dei senza tetto, La ringrazio comunque del confronto non tanto sviluppatosi, come ha visto, non tanto su una singola norma ma su un più generale “principio”, e non sia troppo “stupefatto” da chi la pensa diversamente da…Lei. Buona serata

  5. cristian scrive:
    Scritto il 21-7-2014 alle ore 21:52

    Sinceramente non la comprendo. Il compito del giudice é anche quello della prevenzione visto che il codice prevede le misure cautelari anche per le esigenze di cui alla lett c) dellart 274 e la stessa costituzione prevede la carcerazione preventiva e la stessa pena finale ha anche funzione specialpreventiva.
    forse lei dimentica che CI sono anche le vittime Dei reati e forse lei non é Mai stato vittima di un reato.
    E con questo mi taccio.

  6. steccanella scrive:
    Scritto il 21-7-2014 alle ore 23:14

    Perchè Lei invece si ? E Ugualmente “giudica” ? Mi taccio anche io allora….

  7. vittorianna scrive:
    Scritto il 23-7-2014 alle ore 15:16

    Ecco. Bravo. Taccia. E la prossima volta che entrano in casa sua, distruggendola, mettendo a soqquadro anche foto e documenti dei suoi cari anche defunti, che le portano via ricordi di una vita, Le auguro di capire cosa significa sapere che quei disgraziati sono ancora li’ fuori, liberi di continuare a rubare, a distruggere e, perché no, ad uccidere, grazie anche ai garantisti, giustificazionisti, come lei. Oltre che grazie alle leggi scritte male e, a volte, interpretate peggio.

  8. Davide Steccanella scrive:
    Scritto il 23-7-2014 alle ore 17:15

    Cara Vittorianna non comprendo perchè Lei si ostini a frequentare un blog di diritto, se vuole leggere pensieri come quelli da Lei sopra esposti vada su uno di quei tanti blog giustizialisti e forcaioli che pullulano il nostro meraviglioso mondo del web

  9. Vittorianna scrive:
    Scritto il 23-7-2014 alle ore 18:02

    Perchè è solo convincendo le persone come lei a cambiare il diritto, scrivendo le leggi senza lacune, lasciando meno spazio interpretativo ai magistrati, che si può tornare a vivere in uno stato giusto (e non giustizialista!). Attualmente viviamo in una magistratocrazia oligarchica e non certo in democrazia anche se lei fa finta di non accorgersene.

  10. Davide Steccanella scrive:
    Scritto il 25-7-2014 alle ore 09:49

    Mi scusi ma di cosa vorrebbe convincermi ? Che è conforme al diritto tenere in galera un tizio ancora non colpevole per farlo uscire una volta cje invece lo è ?

  11. francesco scrive:
    Scritto il 30-7-2014 alle ore 10:32

    Buongiorno Steccanella, volevo aggiungere qualche considerazione alle Sue, sperndo di non banalizzare:
    1. allo stato, il nostro diritto positivo riconosce anche al giudice una funzione preventiva.
    Se mai la questione è comprendere quanto questa funzione debba intimorire prima che affliggere (general prevenzione, i.e. intimorimento preventivo per la comminazione di pene) o solo prevenire eventi specifici.
    2. possiamo discettare di quanto sia pericolosa la prevenzione di eventi specifici in assenza di un timore di una sanzione certa, e potrei esser d’accordo con Lei, ma non vedo alcunchè di rischioso se è la legge a stabilire che la libertà personale può essere limitata e al Giudice non rimane che applicarla secondo criteri discrezionali e prevedibili. (traduco: la special prevenzione richiede una migliore tecnica legistica)
    3. la prevedibilità (la vecchia certezza del diritto) non si ottiene con il ricorso alla specialprevenzione, seppur da codice.
    Trovo inappropriato scagliarsi contro la percezione comune della ineffettività della sanzione! (un operatore del diritto dovrebbe operare esattamente al contrario)
    4. a me non sembra congruo che prognosi di condanne al di sotto di 3 anni escludano di diritto il ricorso a limitazioni della libertà personale di carattere preventivo.
    5. Il costo sociale e le esternalità di simili scelte non sono state prese in adeguata considerazione.
    6. la storia del diritto più recente(diciamo degli ultimi 150 anni) dimostra che
    non è mistero che l’Italia, per situazione storica e geopolitica è costretta ad assegnare maggiori poteri ai Giudici.
    7. In mancanza di adeguata efficienza di un apparato educativo, preventivo e riabilitativo, non mi sembrano prudenti simili scelte.

    Per quanto sopra, mi sento dunque di condividere la sostanza di quanto obiettato.

  12. francesco scrive:
    Scritto il 30-7-2014 alle ore 10:35

    *4. limitazioni di carattere carcerario.

  13. carlo scrive:
    Scritto il 1-8-2014 alle ore 09:33

    buongiorno,
    intervengo solo perché, in quanto vittima di numerosi furti, con messa a “soqquadro anche foto e documenti dei suoi cari anche defunti, che le portano via ricordi di una vita”, come dice una frequentratrice assidua del suo sito, MAI mi sognerei di argomentare le mie opinioni in materia di carcere sulla spinta di una sacrosanta indignazione per quello che ho subito di persona. Il processo, in tutte le sue fasi, e soprattutto in quella parte “inquisitoria”, dovrebbe essere alieno da ogni emotività, e basarsi solo sui fatti, lasciando le ipotesi investigative ai PM. Mi meraviglio che un GIUDICE (che ha scelto la carriera NON inquirente quindi), porti a sostegno delle proprie convinzioni proprio la spinta emotiva di essere “vittima di un reato”. Inoltre, cosa che mi lascia perplesso, è che un giudce abbia la convinzione che “il compito di un giudice è anche preventivo” come recita “l’art. 247 della Costituzione”. .RICORDO AL GIUDICE CHE LA COSTITUZIONE SI FERMA ALL’ARTICOLO 139.
    ————– con questo inorridisco ——–
    spero di non avere mai a che fare con giudici che non conoscono la Costituzione!!!!

  14. carlo scrive:
    Scritto il 1-8-2014 alle ore 09:39

    ritiro l’ultima frase…
    ho letto l’intervendo del giudice sulla “spinta emotiva”.
    Chiedo scusa.
    Vedete cosa succede a “giudicare” senza il dovuto distacco? che si sbaglia clamorosamente. Rimane invariata la mia opinione su tutto il resto.
    La Costituzione, comunque, parla del fine rieducativo della pena, mai “afflittivo”, come dice la sig.ra Vittorianna

  15. Francesco scrive:
    Scritto il 1-8-2014 alle ore 11:35

    Certo, Carlo.
    L’afflittività è in primis una caratteristica intrinseca della pena.
    In altre parole, per semplificare: la pena è pena.
    Consiglierei maggiore responsabilità, in rete.
    Il fatto che il diritto sia scritto in italiano e parli a tutti non autorizza irresponsabili o maldestri giudizi di chi non ne conosce le profondità e la saggezza antica.
    Inorridisco leggendo di uomini comuni che mai hanno letto un libro di diritto che ritengono di poter spiegare “al giudice” che la costituzione si ferma all’articolo 139.
    Questi accadimenti, nel loro piccolo, piccolissimo, danneggiano le conquiste democratiche.

    Ps
    Il ns processo penale non conosce inquisizione.
    Il suo intervento, in tutto il resto che non sia la sua esperienza, ovvero nei destinatari e nei contenuti rispetto al tema qui trattato, mi sembra da rivedere.

  16. carlo scrive:
    Scritto il 1-8-2014 alle ore 17:05

    iuri operam daturum oportet prius nosse unde nomen iuris significet (non cito da wikipedia, quindi mi scuso anche della mia memoria).
    Mi sono scusato per la mia “poca attenzione”, per la mia maleducazione nei confronti del giudice. Ma in quanto al suo inorridire nel ritenermi “uomo comune che non ha mai letto un libro di diritto”, consiglierei anche lei di “rivedere”. In primis, perché il giorno in cui si impedirà agli “uomini comuni” di dire la loro sarà giorno ben triste! Lei forse sarà un uomo “non comune”, ma certo non può negare una certa insofferenza nel vedere commentato (non in tribunale, non in una rivista di giurisprudenza!) ma in un semplice forum, la materia di cui lei si sente “un iniziato”.
    Inorridisca pure di noi comuni mortali, ma non presuma cose che non sa, e che non può sapere (se io abbia o non abbia letto un libro di diritto).
    Le conquiste democratiche si danneggiano in ben altro modo!
    PS: domani è un anniversario importante. Consiglierei a tutti coloro cha hanno a cuore le conquiste democratiche di onorare le vittime. Vede, io ero là quel giorno, pochi minuti prima delle 10 e 25, nella sala d’aspetto di seconda classe. E ho visto quanto la democrazia sia fragile, come i corpi della vittime.
    Carlo. uomo comune.

  17. Francesco scrive:
    Scritto il 2-8-2014 alle ore 14:37

    Agli uomini comuni, al cui finora scadente contributo democratico le prossime generazioni dovranno in qualche modo sopperire, è dato già di studiare diritto.
    E questo scadente contributo è ben leggibile nella sua pretesa irresponsabilità che si manifesta anche col benaltrismo e la tragedia.

  18. Zerotol scrive:
    Scritto il 16-8-2014 alle ore 22:09

    In altri paesi non si sta a parlare tanto così come si fa nel nostro. In poche parole: chi delinque deve andare dentro e nel frattempo…. no, il frattempo non c’è, perchè in pochi giorni si sa se l’imputato dovrà andare in galera oppure no. E se ci deve andare, ci resta. Punto. Ovvio che generalizzo, ma il motivo portante delle nefandezze giurisprudenziali italiane è il solito: molte chiacchere, poca sostanza, troppo buonismo e preoccupazione per chi delinque senza pensare, mai, alle vittime. La rieducazione (in carcere, non fuori) deve significare un percorso serio e “pesante”, sennò la pena diventa premio.
    Di preventivo c’è solo il tenere distanti dalle nostre coste i barconi africani ed espellendo cittadini europei che vengono qua solo per delinquere (slavi).
    Saluti a tutti.

  19. VERITAS scrive:
    Scritto il 8-4-2016 alle ore 08:35

    @Francesco

    che tristezza il suo loquace ma inutile intervento in questa Agorà che il pregevole Sig. Steccanella Davide mette a disposizione di persone “SAGGE”.
    Perciò La pregherei cortesemente, vista la sua “intellighenzia” descrittiva mancante di Saggezza tipica di chi ha preso la “LAURA” con i punti del detersivo Miralanza, di andarsi a fare un passeggiata in “quel paese” che molti Italioti come Lei ancora non conoscono bene.
    Perchè ogni sua parola è affetta di “nullità insanabile”.
    Mi saluti il suo cervello in quel paese!

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